A proposito di cancelli condominiali……

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A proposito di cancelli condominiali……

La costruzione di un cancello è regolamentata, come noto, dalla norma Uni EN 13241-1 e da una serie di norme in essa richiamata. Dal punto di vista costruttivo la norma che ha maggior impatto nella fabbricazione di un cancello è sicuramente la Uni EN 12604, relativa agli aspetti meccanici da tenere in considerazione nella fase di progettazione e realizzazione del manufatto. La norma impone criteri di protezione meccanica e franchi di sicurezza per evitare o almeno limitare, l’insorgenza di problemi quali lo schiacciamento, la tranciatura e il trascinamento, che possono interessare gli utilizzatori di un cancello non adeguatamente realizzato. La corretta ed attenta applicazione di tale norma, pensata per rendere sicuri gli accessi, è di fondamentale importanza in considerazione del fatto che le fasi di movimentazione dei cancelli interessano anche soggetti minori e disabili che, come raccontano purtroppo le cronache, sono spesso vittime di evitabili inadeguatezze. La norma Uni EN 12604 va integralmente applicata, sia nella realizzazione di un nuovo prodotto che, soprattutto, nell’adeguamento di un vecchio cancello intendendo con questo tutti quelli realizzati prima del 1 maggio 2005 e, in ogni caso, nei cancelli ristrutturati dove non sussistano le condizioni di sicurezza dettate dalla norma stessa. Nel caso di realizzazione di un nuovo prodotto la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante, include l’assunzione di responsabilità anche per la piena applicazione della norma Uni EN 12604. Nel caso di adeguamento di un vecchio cancello la dichiarazione rilasciata dal fabbro per lavori di manutenzione eseguiti a regola d’arte (rif. artt. 1176 e 2224 c.c.i.), deve intendersi emessa in considerazione della piena applicazione della norma Uni EN 12604.
Le dimensioni dei cancelli, soprattutto larghezza e altezza, non sono soggette a dei vincoli specifici per quanto attiene la sicurezza, ma possono essere determinate da prescrizioni dei Vigili del Fuoco nel caso in cui il condominio sia soggetto a SCIA Antincendio (ex CPI) oppure da regolamenti comunali specifici reperibili presso l’ufficio tecnico del comune.

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