Possono svolgere l’incarico di Amministratore di Condominio coloro:

a) Che hanno il godimento dei diritti civili.

b) Che non sono stati condannati  per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio etc.

c) Che non sono stati sottoposti  a misure di prevenzione divenute definitive , salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

d) Che non sono interdetti o inabilitati.

e) Il cui nome non risulta annotato nell’elenco  dei protesti cambiari.

f) Che  hanno conseguito il diploma  di scuola secondaria di grado superiore.

g) Che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono  attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alla lettera f) non sono necessari qualora  l’amministratore sia nominato  tra i condomini dello stabile.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) del primo comma  comporta la cessazione dell’incarico In tale evenienza  ciascun condomino può convocare  senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Inoltre, su richiesta dell’Assemblea, l’amministratore deve:

  • Munirsi di polizza  di responsabilità civile professionale;
  • Attivare  un sito internet del Condominio per l’accesso ai dati

Se possiedi i requisiti e vuoi intraprendere questa attività: 

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