Trasmissione dati su morosità condominiale

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Trasmissione dati su morosità condominiale

In particolare, nel bilanciamento tra gli opposti interessi di gestione trasparente del condominio e di tutela della riservatezza dei singoli condomini, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “In qualsiasi momento, ciascun condomino può chiedere all’amministratore di fornirgli un prospetto in cui siano indicati i criteri di calcolo – secondo millesimi – delle spese condominiali nonché l’elenco di chi ha pagato e chi invece non lo ha ancora fatto. Fornire tali informazioni non viola la privacy dei condomini” (Corte di Cassazione sentenza n. 1593/2013). In altre parole secondo la Corte di Cassazione Ciascun condomino ha diritto di conoscere il nome di quanti non sono in regola coi pagamenti: informazioni che non possono essere negate facendo ricorso alla normativa sulla privacy.
Il principio si fonda anche considerazioni legate al generale potere di vigilanza e di controllo dei singoli condomini sull’attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni che quindi gli consente di richiedere in ogni tempo all’amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali morosità degli altri condomini (Corte di Cassazione sentenza n. 186/2011).

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