Servizi al condominio, chiarimenti fiscali

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Servizi  al condominio,chiarimenti fiscali

Quesito:

Buongiorno,

sono a richiedere chiarimento in riferimento alla fatturazione ai condomini.

Mi occupo di antincendio pertanto volevo sapere se l’Iva al 10% viene applicata solo sulla manodopera o diversamente,  deve essere anche per la fornitura di nuovo materiale. Supponiamo che in una fattura ci sia oltre che alla manutenzione anche la vendita, se il costo di manutenzione è superiore alla vendita L’iva da applicare sarà tutta al 10% (ovviamente la ritenuta sarà solo sulla manutenzione) in caso contrario si dividerà Iva 10 e Iva 22.

Volevo sapere quale procedura fosse quella corretta, poiché ho ricevuto molte informazioni discordanti.

Vi ringrazio anticipatamente e con l’occasione porgo cordiali saluti.

 

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

Riprendendo le indicazioni dell’agenzia delle entrate del marzo scorso in merito alle ristrutturazioni edilizie e relative agevolazioni fiscali, per quanto riguarda l’applicazione dell’iva al 10 o al 22% l’agenzia ricorda che:

– sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, su immobili residenziali si applica l’aliquota ridotta del 10%;

– la cessione dei beni restano assoggettate all’aliquota ridotta solo se la fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

Quando invece l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Per beni significativi si intende:

  • Ascensori e montacarichi
  • Infissi esterni e interni
  • Caldaie
  • Video citofoni
  • Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • Sanitari e rubinetteria da bagni
  • Impianti di sicurezza

Su questi beni come detto sopra si applica l’aliquota del 10% solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi, esempio:

costo totale intervento 10.000 euro, di cui:

  1. Per prestazione lavorativa 4.000 euro
  2. Costo dei beni significativi 6.000 euro

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’iva al 10% si applica solo su 4.000 euro mentre sul valore residuo di 2.000 l’iva si applica nella misura del22%.

Importante è ricordare che l’agevolazione non ricorre se:

  • i materiali o i beni sono forniti da un soggetto diverso da quello che svolge i lavori;
  • i materiali o i beni sono acquistati direttamente dal committente;
  • trattasi di prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito di interventi finalizzati al recupero edilizio
  • trattasi di prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice di lavori.