Ripartizione delle spese (box) ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

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Il proprietario di un box che ha accesso da un altro ingresso del Condominio e non da quello della
portineria, che non ha immobile di proprietà nello stabile, è tenuto ugualmente a pagare le spese relative al Condominio in cui possiede il box?
IL NOSTRO ESPERTO RISPONDE:
Per rispondere al quesito, bisogna innanzitutto fare riferimento al regolamento di condominio. Se il regolamento ha natura contrattuale, cioè è allegato agli atti di rogito, e prevede la partecipazione dei proprietari dei singoli box alle spese del condominio, si applica la norma regolamentare.
Se il regolamento non ha natura contrattuale o, pur essendolo, non prevede nulla in proposito, l’articolo di riferimento è il 1123 del codice civile che prevede tre casistiche differenti.
Il primo comma prevede che per le parti comuni godibili in egual misura da tutti i condomini, la ripartizione delle spese va fatta in base alle tabelle millesimali.
Mentre al comma 2, il citato articolo regola solo ed esclusivamente la ripartizione delle spese per l’uso, al comma 3 disciplina la suddivisione delle spese per la conservazione. La ragione della previsione espressa è che le cose, i servizi e gli impianti, essendo collegati materialmente e per la destinazione soltanto con alcune unità immobiliari, appartengono in comune solamente ai proprietari di queste. La disposizione, cioè, contempla l’ipotesi del condominio parziale. L’obbligazione di contribuire alle spese per la conservazione posta a carico soltanto di alcuni dei partecipanti si riconduce al principio generale, che presiede alla suddivisione delle spese per la conservazione, secondo cui i condomini sono obbligati sempre in proporzione con le quote ed indipendentemente dalla misura dell’uso.
Di fatto, essendo comproprietari delle parti comuni, i singoli condomini non possono esimersi dal pagare le relative spese rinunziando al diritto di comproprietà sulle parti comuni.
Le spese di straordinaria amministrazione, necessarie per la conservazione dei beni che costituiscono l’immobile, come il suolo, le fondamenta, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari e tutte le altre parti dell’edificio destinate all’uso comune, vanno ripartite sempre in base ai millesimi di proprietà. Tale regola si applica anche ai proprietari delle autorimesse e/o dei box interrati che si trovino compresi strutturalmente nell’edificio oggetto dei lavori.