Rinnovata la convenzione tra ANAPIC e SE SERVIZI ECOLOGICI SRL per supportarVi nei condomini in caso di presenza AMIANTO-

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Specifica convenzione stipulata dalla presidenza con figure specializzate che operano nel settore, convenzione di cui i Condomini potranno avvalersi se necessario

COSA DEVI SAPERE AMMINISTRATORE :

laddove sprovvisti di report d’indagine e/o di protocollo di gestione M.C.A. e nomina di Responsabile Rischio Amianto, di contattare ANAPIC per avviare la procedura prevista dalla convenzione.

 

Fin dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 06/09/94 gli amministratori devono verificare l’eventuale presenza di Manufatti Contenenti Amianto (M.C.A.) presso le strutture da loro gestite mediante l’esecuzione di un’indagine ambientale condotta da personale in possesso di comprovate competenze.

A fronte dell’esito dell’indagine ambientale condotta può scaturire la necessità che il Condominio si adoperi affinché sia organizzato un sistema documentale/operativo di gestione dei Materiali Contenenti Amianto.

Laddove si evidenzi la presenza di M.C.A. il Condominio è sostanzialmente tenuto a dar luogo a tutte le attività previste dal D.M. 06/09/94 così come recepite e declinate dal Piano Regionale Amianto della Lombardia (D.G.R. 8/1526 del 22/12/05), ed in particolare:

  • notificare ad ATS gli esiti dell’indagine,
  • stilare un programma di interventi tesi alla bonifica mediante rimozione e/o messa in sicurezza dei M.C.A. individuati,
  • nominare Responsabile Rischio Amianto, redigere un Piano di Manutenzione e Controllo,
  • informare gli occupanti della struttura in merito alla presenza di M.C.A.,
  • verificare periodicamente lo stato di conservazione dei M.C.A. e l’eventuale rilascio di fibre negli ambienti in cui sono installati i M.C.A..