Quesito in materia di rendiconto condominiale

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Quesito in materia di rendiconto condominiale:

 

Ai sensi del 1130Bis il Rendiconto condominiale si compone di una Situazione patrimoniale, Registro di contabilità, Riepilogo Finanziario, Nota di gestione.

In materia di Stato Patrimoniale, alcuni condomini (forse perché ragionieri …) si lanciano nelle più ampie formulazioni di come lo stesso dovrebbe essere composto.

Siamo pertanto a richiedere:

a)       Se in base alla prassi prevalente esiste un formato “standard” e/o ufficiale (stile bilanci)  di come uno Stato Patrimoniale va composto e soprattutto di quali voci devono comunque essere rappresentate.

b)       Se, come avanzato da alcuni – e  a noi non risultante – la relazione dell’amministratore dovrebbe altresì comporsi di un inventario di BENI MOBILI del condominio. Di fatto si tratterebbe di censire scope, scale, bidoni di detergenti etc. Lasciamo da parte ogni considerazione in merito alle osservazioni che vi sottoponiamo ma stante, sovente, l’elevato grado di strumentalità & litigiosità con cui aspetti di norma sono usati siamo a chiedervi cortese e puntuale riscontro circa i punti di cui sopra:

1)       Standard di SP e voci essenziali / obbligatorie

2)       Obbligo di esposizione di un Inventario di Beni MOBILI!

Con riferimento al mail accluso si richiede altresì, in materia di stato Patrimoniale, se sussiste anche in questo caso un obbligo di esposizione di eventuali parti comuni e/o locali (ex ex locali portineria) all’interno dello stesso. In sintesi un elenco di quelle parti del condominio, che sebbene soggette alla comunione, possano fare teoricamente oggetto di alienazione e quindi rappresentino parte del “Patrimonio” del condominio.

Un concetto che si comprende “nei sui contenuti” ma che riteniamo essere non consistente e immateriale in quanto si stempera nel principio della comunione e del condominio medesimo.

Il tutto sempre tenendo presente eventuali formati standard e/o obblighi espositivi che al momento non ci risultano sussistere.

RISPOSTA AL QUESITO:

  1. La riforma del condominio (L.220/2012) ha introdotto il nuovo art. 1130-bis, del quale poniamo in evidenza i principali postulati rispetto ai contenuti obbligatori.

Il rendiconto condominiale, secondo la norma, deve contenere:

  • Le voci di entrata e uscita
  • Ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio
  • Ogni altro dato inerente ai fondi disponibili che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica
  • Ogni altro dato inerente alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica

Il rendiconto condominiale, sempre secondo la norma, si compone dei seguenti documenti:

  • Un registro di contabilità
  • Un riepilogo finanziario
  • Una nota sintetica esplicativa della gestione, che contenga anche l’indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti

Dunque, ad oggi, NON è previsto alcun formato standard e ufficiale, ma tale documento deve contenere le macro-classi sopra elencate in forma idonea a consentire una verifica delle voci di entrata uscita/della situazione patrimoniale/dei fondi e delle riserve previste.

NON risulta, inoltre, alcun obbligo di indicazione in stato patrimoniale di un elenco delle parti comuni.

 

B) Dall’analisi degli articoli del codice civile inerenti al condominio, con particolare riferimento all’art. 1130-bis, NON risulta alcun obbligo di esposizione di un inventario di beni mobili da parte dell’amministratore.

Nella prassi, però, alcuni amministratori redigono tale inventario, ma ribadiamo il concetto che tale redazione NON è obbligatoria.

 ANAPIC – RISPOSTA DEL NOSTRO ESPERTO

 

 

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