Pagamento spese pregresse in caso di vendita appartamento

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Pagamento spese pregresse in caso di vendita appartamento

Per la riscossione delle spese pregresse, l’amministratore è tenuto a richiedere il pagamento all’acquirente

Sent. 1548/2013
In caso di subentro l’acquirente è solidalmente tenuto al pagamento per il biennio indipendentemente dagli accordi stabiliti nel contratto di vendita, l’articolo 63 disposizioni attuative prevede la solidarietà tra il precedente condomino ed il subentrante per l’anno in corso e l’anno precedente. Nei confronti del condominio l’acquirente è pertanto responsabile per le spese del biennio anteriore al suo acquisto, cosicchè il condominio può limitarsi ad agire contro di lui semplicemente dimostrando qual è l’importo dovuto per le spese di questo periodo. Sarà nell’eventuale giudizio di rivalsa che venditore e acquirente dovranno chiarire, in relazione ai loro accordi contrattuali, chi debba restare onerato dal pagamento.

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