Pagamento del canone agevolato e delle spese condominiali

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Pagamento del canone e delle spese condominiali 

Quesito

L’appartamento in questione è un appartamento alloggio sociale che viene locato dal Comune a canoni agevolati stabiliti dalla Regione Lombardia.

L’appartamento è stato dato assegnato in seguito ad una “emergenza abitativa” in quanto trattasi di nucleo famigliare con minori che si trovava in stato di bisogno.

Al momento dell’assegnazione è stata predisposta dal Comune un specifica determina in cui si dice che “Si determina…..di assegnare in via d’urgenza per le motivazioni sopra espresse ai sensi dell’art. 14 comma 1, lettera A del Regolamento comunale n.1 del 10/02/2004 al nucleo famigliare della signora OV l’appartamento comunale sito in via………(omiss)”

al punto successivo la determina reca

 “di demandare al Servizio Emergenze abitative e al Servizio Edilizia residenziale Pubblica e Convenzionata gli adempimenti conseguenti alla presente assegnazione…”

dal luglio 2014 ad oggi però non è stata fatto nè il contratto ne tantomeno gli è stata chiesta l’indennità di occupazione, mentre l’amministratore dello stabile ha sempre inviato le bollette per il pagamento delle spese condominiali che non sono state mai pagate.

La sig. assegnataria dell’alloggio ha fatto presente al Comune che non è dovuta nessuna quota nè per l’indennità di occupazione ne per le spese condominiali in quanto non gli è stato fatto nessun contratto.

Secondo la nostra opinione, invece, avendo avuto un documento ufficiale per l’assegnazione dell’appartamento è dovuto sia l’affitto che le spese condominiali arretrate anche perchè la prescrizione per chiederle si estingue in 5 anni.

Volevamo avere conferma sulla possibilità di richiedere i canoni e le spese condominiali arretrate.

Esperto ANAPIC risponde:

In base agli elementi forniti, sembra che l’obbligo dell’assegnatario di corrispondere qualcosa a fronte del godimento dell’unità immobiliare sia piuttosto certo.

Non è affatto sicuro che, a tale scopo, basti il provvedimento di assegnazione. Non a caso, la stessa determina di assegnazione prevede una qualche formalizzazione del rapporto contrattuale conseguente all’assegnazione e da essa nascente.

In ogni caso, sarebbe sempre possibile invocare l’art. 2041 cod. civ., ai sensi del quale “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.

Si ritiene, pertanto, possibile che il Comune invochi l’art. 2041 cod. civ. e promuova azione contro la famiglia assegnataria per il pagamento di una somma corrispondente a quello che sarebbe stato il canone di locazione per l’intero periodo, nonché per il rimborso delle relative spese.