L’installazione di telecamere nel parcheggio condominiale, senza il preventivo consenso degli altri proprietari, non costituisce violazione della privacy.

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Di recente la Cassazione [1] ha dato ragione a un condomino che, in seguito a continui furti, aveva installato nel parcheggio condominiale un impianto di videosorveglianza, chiedendo successivamente agli altri condomini il rimborso delle spese.

Secondo la Corte, l’installazione di una telecamera di controllo non mette a rischio la privacy dei condomini quando sia puntata verso luoghi comuni (come ingresso e parcheggio), destinati all’uso di un numero indeterminato di persone. In tali casi, pertanto, non è applicabile la normativa a tutela della riservatezza [2].

Per conoscere quali sono i casi in cui è possibile utilizzare la telecamera nei condomini, vedi pagina seguente.

Qualora il condomino abbia sostenuto da solo i costi per l’acquisto e l’installazione dell’impianto, essi gli devono essere rimborsati dal condomino. La spesa in oggetto, infatti, data la situazione di emergenza determinata dai continui furti, è considerata urgente: quindi la preventiva autorizzazione dell’assemblea non è necessaria [3].

La recente riforma del condominio contempla un articolo dedicato proprio alla videosorveglianza nei condomini [4]. In forza di ciò, da oggi, le delibere assembleari concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

In pratica

Il singolo condomino che installa una telecamera di videosorveglianza nel cortile o parcheggio condominiale non viola la privacy degli altri proprietari: può quindi farlo autonomamente e, in caso di urgenza, deve essere poi rimborsato dal condominio.

[1] Cass., sent. n. 71 del 3.01.2013.

[2] Sancita dall’art. 615 bis c.p.

[3] Ai sensi dell’art. 1134 c.c.

[4] Art. 1122-ter cod. civ.

Chi intende installare una telecamera di videosorveglianza per proteggere dai ladri il proprio appartamento deve rispettare alcune regole dettate dal Garante della privacy [1].

Due sono le ipotesi da tenere distinte.

1. Se il sistema di videosorveglianza viene installato:

a) all’interno di condomini e loro pertinenze (come posti auto o box), oppure

b) vicino all’uscio di casa, per riprendere solo chi entra o esce in un luogo privato

non c’è la necessità di rispettare alcuna regola del codice della privacy [2] purché ricorrano le due seguenti condizioni:

l’angolo delle riprese deve essere limitato (per esempio, al solo accesso all’abitazione), e le riprese non riguardino aree comuni (come i pianerottoli e le scale) o ambiti vicini alla casa degli altri condomini.

le riprese non devono essere diffuse o comunicate a terzi.

2. Se invece si riprende un’ampia porzione di area esterna di un’abitazione o parti comuni di un condominio, bisogna rispettare le due seguenti regole:

a. è necessario mettere in evidenza un cartello che informi quanti transitino sull’area che la stessa è soggetta a videosorveglianza;

b. le immagini non possono essere conservate per più di 24 ore, salvo particolari esigenze da motivare al Garante.

[1] Provv. di aprile 2010, pubblicato in Gazz. Uff. n. 99 del 29.04.2010, consultabile sul sito dell’Autorità (documento web n. 1712680).

[2] Legge n. 196/2003.