LICENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA E ABITABILITA’

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LICENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA E ABITABILITA’

Nel caso di un condominio vecchio, costruito negli anni sessanta circa, in cui l’amministratore attualmente in carico si trovi in mancanza della licenza di concessione edilizia e di abitabilità dello stabile, è obbligatorio che lo stesso provveda a recuperarle?

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

La risposta può essere cercata nell’art. 1130, primo comma, n. 6), cod. civ., ai sensi del quale l’amministratore deve: “(…) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. (…)”.

La stessa norma prosegue: “Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.

Direi, quindi, che l’amministratore deve procurarsi copia del titolo abilitativo, in forza del quale l’edificio fu realizzato, e copia della relativa agibilità.

Può farlo chiedendo la collaborazione dei condomini e, in difetto o in caso di insuccesso, incaricando un professionista della relativa ricerca.

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