Lavori nel condominio, obblighi dell’amministratore

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Lavori nel condominio, obblighi dell’amministratore

L’amministratore,  deve verificare i requisiti tecnico professionali delle imprese e dei tecnici, richiedendo, ove previsto, l’adempimento degli obblighi di uso di attrezzature a norma e dei DPI obbligatori per lo svolgimento delle attività (i.e. imbragature di sicurezza per lavori in quota). Inoltre, alla stregua di Datore di Lavoro, deve, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08, redigere il DUVRI e consegnarlo, facendolo firmare per ricevuta e presa visione, da tutte le ditte appaltatrici cui si rivolge.

Per le prestazioni di mera fornitura intellettuale e/o di mera fornitura di materiale (i.e. Corriere DHL e simili) non c’è bisogno di DUVRI mentre per tutte le altre figure che operano attività all’interno del condominio è necessario ed obbligatorio.

Se, il condominio non ha dipendenti , il DUVRI non è obbligatorio, è altresì obbligatorio informare il datore di lavoro delle aziende che inviano lavoratori all’interno del condominio circa i rischi presenti. E’ implicito che un’informativa per avere valore esimente di fronte alla legge, deve essere fornita in maniera tracciabile, e cioè per iscritto con prova della ricezione e comprensione della stessa.

In caso di dipendenti assunti nel condominio , l’amministratore nel ruolo di datore di lavoro dovrà redigere il DVR e nominare il RSPP come previsto dall’art 17 del suddetto D.Lgs 81/08 nonchè ottemperare a tutti gli altri obblighi previsti all’art 18 dello stesso decreto.

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