Il green pass non è obbligatorio per le assemblee condominiali in presenza.

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Il condomino non è tenuto ad esibire nulla all’amministratore o al presidente dell’assemblea che riguardi il suo stato vaccinale anti Covid-19

L’art. 3, d.l. n. 105/2021 – intitolato “Impiego certificazioni verdi COVID-19” – non prevede le attività inerenti le assemblee condominiali.

ll Garante della privacy, con il parere del 9 giugno 2021, ha ricordato, con riferimento anche alle riunioni (assemblee condominiali) che solo una norma di rango primario potrebbe prevedere l’uso del green pass per la partecipazioni ad esse, atteso che la presenza alle assemblee condominiali è un’estrinsecazione di una modalità di svolgimento di rapporti giuridici, nel caso concreto facenti capo alla manifestazione dei diritti e dei doveri del condomino in ragione dell’esercizio del diritto di cui si dispone verso l’immobile facente parte del contesto condominiale.

Lo stesso Garante ha chiaramente precisato che i soggetti deputati ai controlli delle certificazioni verdi devono essere chiaramente individuati e istruiti. In ogni caso ha sottolineato l’importanza di prevenire discriminazioni nei confronti di coloro che, per motivi clinici, potrebbero essere nell’impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione

Unico obbligo per l’amministratore, a tenore del d.l. n. 105/2021, è quello relativo al controllo del green pass per quei soggetti, condomini o estranei, che utilizzino le piscine condominiali ed i centri ricreativi e/o strutture equiparabili site negli spazi condominiali ed al chiuso.