Delega in assemblea ad un solo soggetto in caso di comproprietà di una unità immobiliare

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RIFORMA

Art. 67 disp. att.  secondo comma

Come anticipato precedentemente il Legislatore ha  riformulato  in modo più esplicito e determinato alcune norme.

Il secondo comma dell’art. 67 disp. att. c.c. ha precisato che, i comproprietari di una medesima unità immobiliare devono procedere a delegare un solo soggetto a partecipare all’assemblea condominiale, con decisione a maggioranza, come previsto nell’ambito della comunione ordinaria  dall’art. 1106 c.c.

Adesso, la nuova normativa impone un obbligo ai comunisti di delegare un rappresentante  per l’assemblea.