Decoro architettonico edificio e responsabilità amministratore:

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Decoro architettonico edificio e responsabilità amministratore:

Il condominio e’ composto da 4 palazzine per un totale di 64 condomini e quindi rientriamo nella nuova deroga del super condominio. Stiamo rifacendo le facciate di 2 palazzine perchè una era stata appena rifatta 7 mesi fa obbligandoli a tenere i colori originali della stessa e l’altra si dovrà rifare prossimamente. Una delle due palazzine in rifacimento,i condomini in piena autonomia hanno deciso di cambiare il colore (completamente diverso) con la complicità dell’amministratore e degli architetti che seguono i lavori, hanno chiesto in comune se potevano farla di quel colore per il discorso architettonico ed hanno ottenuto il benestare dimenticandosi sia i condomini che l’amministratore di avvisare il restante del super condominio che si è reso conto solo a lavori ultimati. Faccio notare che nei verbali delle assemblee dove si decideva come rifare le facciate, c’è scritto espressamente che non si potevano variare ne colori e ne tipologia di lavoro concordato, previo accordo di tutti i condomini del super condominio. Vogliamo capire se l’amministratore non avendo comunicato niente a nessuno e sopratutto soprassedendo su quello che era stato messo a verbale nelle precedenti assemblee e nel regolamento di super condominio, ha delle responsabilità e in che modo ci possiamo rivalere sia sull’amministratore che nell’eventualità sui condomini della palazzina in questione. Spero di essere stato chiaro nella mia esposizione e in attesa di un riscontro, colgo l’occasione per porgere i miei cordiali saluti.

Esperto ANAPIC risponde
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L’art. 1130 c.c. , nell’elencare quelle che sono le principali attribuzioni proprie dell’amministratore, prescrive al n. 1 del primo comma l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei condomini e l’osservanza del regolamento di condominio, ciò vuol dire che per adempiere a quest’obbligo deve porre in essere tutta quell’attività necessaria finalizzata al corretto adempimento del proprio compito.
Nel caso di specie l’amministratore ha omesso di dare esecuzione ad una delibera assembleare, senza una obbiettiva giustificazione tale da mandarlo esente da responsabilità. Di contro, l’amministrare andrebbe esente da responsabilità nel momento in cui omettesse l’attuazione di una delibera per comprovare ragioni di urgenza e di salvaguardia del condominio.
Pertanto, accertata la responsabilità dell’amministratore per omessa esecuzione/attuazione di una delibera assembleare, fermo restando eventuali azioni risarcitorie, ai sensi dell’art. 1129 c.c. l’amministratore in questione può essere revocato per giusta causa.

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