Cassazione civile, sez.IV, 19 marzo 2012, n. 4330 -Spese per le cose comuni

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Il nuovo testo dell’art. 1134 stabilisce che il condominio che ha assunto la gestione delle spese comuni senza autorizzazione dell’Amministratore o dell’assemblea, può richiedere ai condomini non collaborativi la restituzione pro-quota delle spese anticipate solo nel caso in cui si tratti di spesa urgente.
Va considerata urgente la spesa la cui erogazione non può essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea possano utilmente provvedere.