Cassazione Civile, Sez.II , 19 Gennaio 2012 n..778

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Impianto di scarico, Elementi Comuni.
In tema di Condominio degli edifici, ai sensi dell’art. 1117,comma3 c.c, la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini si estende sino al punto del loro raccordo con l’innesto nella colonna verticale, all’altezza di ciascun piano dell’edificio. Ne consegue che la parte della colonna di scarico che, all’altezza dei singoli piani dell’edificio condominiale, funge da raccordo tra la colonna e lo scarico dei singoli appartamenti (braga) va qualificato come bene condominiale, proprio in relazione alla sua funzione e in quanto strutturalmente collegata al tratto verticale dello scarico, del quale costituisce parte essenziale.