Ascensore condominiale, installazione , ripartizione spese

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Ascensore condominiale, installazione , ripartizione spese

Quesito:

Con la presente chiedo cortesemente di fornirmi dei ragguagli in merito a:

1) installazione di ascensore : ripartizione spesa

2) ripartizione delle spese di manutenzione e relativi costi di uso

La informo che attualmente nel condominio non esiste nessun tipo di ascensore e quindi nel

regolamento condominiale non vi sono regole che ne determinino la gestione.

L’ascensore servirà 4 piani ( 3 esistenti dalla fabbricazione dello stabile + 1 ricavato in questi ultimi

2 anni dal recupero del sottotetto, prima erano solai di diversi proprietari ).

Anticipando il mio ringraziamento porgo Cordiali Saluti.

Esperto ANAPIC risponde:

“Nel caso in cui in un condominio non sia preesistente un impianto di risalita e l’assemblea debba affrontare la discussione sulla installazione dello stesso, e, nello specifico, nell’applicazione del primo comma dell’articolo 1120 c.c. dato che l’installazione è diretta al miglioramento o a rendere l’uso più comodo delle parti comuni. L’ascensore diventa di proprietà della compagine condominiale che ne ha deliberato l’installazione con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, 5 comma, del codice civile.
Tuttavia, considerato che l’ascensore può essere suscettibile di utilizzazione separata per via delle sue caratteristiche strutturali, e che la spesa può essere gravosa, l’impianto può essere realizzato anche ad opera di un gruppo ristretto di condomini che se ne assumeranno interamente la spesa e ne diventeranno i proprietari esclusivi. E’ la tipica ipotesi di condominio parziale. Nulla vieta che, in questo caso, il condominio potrà espandersi fino alla totalità dei condomini, mano a mano che gli stessi decideranno di entrare a far parte della comproprietà (contribuendo, ovviamente, proporzionalmente alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’impianto).
Per giurisprudenza consolidata, la proprietà dell’impianto è anche dei proprietari di unità immobiliari che si trovano al piano terra, a meno di espressa regolamentazione differente.
Per quanto riguarda le spese, normalmente viene fatta una distinzione tra quelle che riguardano l’impianto considerato come elemento strutturale dell’immobile (ripartite in base ai millesimi) e che sono comuni a tutti i condomini e spese che riguardano il servizio e l’utilità resa ai condomini.
A seguito della riforma in materia condominiale, il nuovo articolo 1124 del codice civile stabilisce che: “1. Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. 2. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.””

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