Morosità condominiale

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Morosità condominiale

Recenti articoli riportano le statistiche relative al protrarsi della crisi che colpisce le famiglie italiane, costrette a sospendere le rate condominiali.
Nel corso del 2014 i dati confermano l’affermarsi di questo fenomeno in tutta Italia con ampie percentuali.
Art.63 disp.att. c.c.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

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