Date archive: dicembre 2014

Morosità condominiale

Morosità condominiale La sentenza della Cassazione n. 3636/2014 stabilisce che in caso di morosità verso un fornitore, il moroso non può versare direttamente la somma  contestata al fornitore, ma attraverso l’amministratore che ha la rappresentanza del condominio ed è titolato a trattare con i fornitori.

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Morosità nel condominio

Morosità nel condominio L’amministratore di condominio non può comunicare  a soggetti esterni al condominio informazioni  relative alle spese o alla morosità di qualche proprietario, salvo richiesta espressamente  scritta. Nel caso di mancata richiesta non è possibile divulgare queste informazioni.  Fonte: Garante per la protezione dei dati personali- Privacy e Condominio, 10.10.2013 “Il diritto alla trasparenza…

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