Tag archive: salvo diversa convenzione. Se di tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa

Ripartizione spese-art.1123 c.c.

Ripartizione spese-art.1123 c.c. “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se di tratta di cose destinate a servire…

Details