Sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti.

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Sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti.

Con l’art. 5 della legge di riforma 2012 è stato aggiunto un comma all’art. 1120 c.c. ed è stato deciso che i condomini con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c. possono disporre innovazioni finalizzate a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti.

Inoltre, con riferimento all’art. 1135 è stato aggiunto un comma secondo cui l’amministratore , autorizzato dall’assemblea, può partecipare a progetti e programmi promossi da istituzioni locali al fine di favorire la vivibilità urbana, la sostenibilità ambientale  della zona in cui il condominio è collocato e la sicurezza

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