Ripartizione spese canne fumarie

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Ripartizione spese canne fumarie

Quesito:

Buongiorno,

abbiamo deliberato in assemblea l’intubaggio delle canne fumarie e la relativa ripartizione della spesa in base ai millesimi di proprietà presi colonna per colonna.
Oggi dopo che tutti hanno finito di pagare ad eccezione del condomino dell’ultimo  piano, si verifica la seguente situazione:

il condomino dell’ ultimo piano che aveva approvato la ripartizione ora richiede che le venga addebitata solo una canna fumaria in quanto la seconda che passa nel suo appartamento risulta non utilizzabile dal condomino in quando ha deciso di non far mettere l’aggangio per collegare un eventuale scaldabagno. Il suddetto condomino ha inoltre uno suo scaldabagno autonomo agganciato a una sua altra canna fumaria privata.

Ora l’amministratore chiede che gli altri condomini paghino la canna fumaria che l’inquilino non vuole pagare.
A mio parere dato che le spese sono già state regolarmente pagate dagli altri condomini e anche detratte è giusto che la canna fumaria sia pagata dal condomino che non la vuole pagare o in caso di errore di ripartizione dall’amministratore condominiale che ha commesso l’errore.

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

Per poter dare una risposta precisa bisognerebbe prendere visione in maniera più analitica e circostanziata degli elementi che compongono la fattispecie

In via astratta può dirsi, in linea di massima, che una delibera assembleare che incida sui diritti dei singoli – per esempio, adottando una ripartizione delle spese non in linea con le regole applicabili, siano esse di fonte legale siano esse di fonte regolamentare – è nulla.

Nel caso di specie, tuttavia, il condomino che potrebbe lamentarsi di questa nullità ha espresso voto favorevole alla ripartizione deliberata dall’assemblea e questo sembra eliminare la causa di invalidità.

Sembra, inoltre, che l’impossibilità di utilizzo della seconda canna fumaria non sia da ricondurre a ragioni oggettive, ma a motivi soggettivi, riferibili alla volontà del condomino.

Alla luce di quanto sopra, può dirsi che la delibera deve ritenersi vincolante per tutti i condomini e che, pertanto, il condomino dell’ultimo piano deve farsi carico della sua parte di spese.

 

 

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