Quesito in materia di deleghe assembleari

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Quesito in materia di deleghe assembleari-

Egregia Associazione

Per quanto in oggetto …. Visto che poi in Assemblea c’è sempre qualche professore che deve dire la sua vorremmo vostra opinione in materia di deleghe

Il quesito verte su aspetti che di recente sono stati portati alla nostra attenzione da condomino che desiderava avere ragione ”a tutti i costi”.

1°  Abitazioni Contestate: Se, in genere, fra 2 coniugi contestatari se ne presenta 1 solo e non “formalmente” dotato di delega da parte dell’altro il voto vale pieno o vale mezzo?

Qualunque si la risposta grazie di motivarla.

2° Defunti; Si presenta in assemblea uno dei figli e (scherzando) mi viene chiesto di aprire la successione per capire quanti aventi causa sono presenti per conto del defunto. Quesito intrigante ma da un punto di vista pratico non essendo ne titolato ad avere ne in grado di verificare a decesso recente carta alcuna …. Quanto pesano i voti?

3° Usufruttuari: Il voto fra proprietario e usufruttuario a chi spetta? Detto che sia l’Usufruttuario questo deve venire munito di delega dal proprietario?

Grazie per una vostra disamina se possibile anche considerando eventuali differenze a secondo dell’ambito di voto (spese straordinarie, innovazioni, ordinaria etc ..)

Grazie e cordiali saluti

ESPERTO ANAPIC RISPONDE-

Quanto al quesito, per le  unità immobiliari cointestate o appartenenti a proprietà indivisa tra più persone, come recita l’art. 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, “queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’art. 1106 c.c.” , pertanto nel caso esposto al punto 1° del quesito, in assemblea la presenza di uno solo dei coniugi non necessità di delega e il suo voto vale intero, non è previsto in nessun caso un voto a metà.

Il punto due segue la ratio di quanto sopra esposto. Nella pratica, qualora l’Amministratore viene a conoscenza del decesso del proprietario- condomino, entro il primo anno della morte può inviare le richieste impersonalmente a tutti gli eredi presso l’ultimo domicilio del de cuius , successivamente presso l’erede o gli eredi noti, poi saranno quest’ultimo/i a “chiamare” a partecipare i coeredi, salvo rinuncia all’eredità. Ovviamente, l’argomento è molto complesso e fa analizzato caso per caso. In ogni caso il voto è unico e i coeredi sono responsabili in solido, come nel caso dei coniugi, soprattutto in caso di separazione o divorzio.

Sempre l’art 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, con il combinato disposto dell’art 1136 c.c., disciplinano in maniera compiuto la posizione dell’usufruttuario all’interno della complesso condominiale. In particolare l’art. 67, modificato dalla riforma del 2012, sopra citato, dispone che l’usufruttuario “esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.”.

Solo con riferimento al punto 3°, come specificato dall’art. 67 disp. att. c.c.,  i diversi partecipanti al condominio ( usufruttuario e nudo proprietario) rispondono di una precisa attribuzione delle spese, tra ordinarie e straordinarie, come specificato nel citato articolo. 

 

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