Obblighi amministratore di condominio

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Obblighi amministratore di Condominio
Tra gli obblighi che incombono sull’amministratore, per conto della proprietà, nella gestione dell’ascensore, vi è quello di sottoporre l’impianto a verifica periodica ogni due anni (art. 13 D.P.R. 162/99).
La legge dispone che “Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell’impianto” e che le spese per l’effettuazione delle verifiche sono a carico del proprietario.
Le opportune verifiche possono essere effettuate dall’azienda USL competente per territorio oppure l’ARPA (dipende dalle leggi regionali) o dagli organismi di certificazione notificati.
Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza
se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente
se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto le suddette operazioni

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