Modifiche che valorizzano la proprietà esclusiva………

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Sempre relativamente al caso   di seguito riportato:

CREAZIONE NUOVO ACCESSO CONDOMINIALE

Quesito:

Un negozio al piano terra abbastanza ampio, dovrà essere frazionato in due: una parte resterà attività commerciale, invece una seconda porzione diventerà un’unità abitativa.
Attualmente il negozio ha solo accesso dall’esterno… dalle vetrine; mentre la nuova unità abitativa dovrà chiedere all’assemblea la possibilità di aprire una breccia verso il vano scale, creando così un nuovo accesso indipendente.
Mi è stata fatta una richiesta per inserire all’ordine del giorno il benestare da parte dell’assemblea dei condomini, per la creazione di tale nuovo accesso.
Segnalo anche che il condominio è formato dal corpo palazzina (7 appartamenti + 2 negozi) e da un corpo sè stante di circa 40 box, che accedono alle parti comuni da un cancello carraio indipendente.

Esperto ANAPIC  risponde:

“In condominio, i muri comuni ricadono in comproprietà. Nel caso degli androni delle scale, si realizza un condomino parziale.
In base al disposto dell’articolo 1102 del codice civile, i singoli condomini possono apportare modifiche ai beni comuni che valorizzino la proprietà esclusiva.
Ovviamente, le modifiche, a differenza delle innovazioni, possono essere apportate dai singoli condomini, a proprie spese e senza la preventiva necessità di una delibera assembleare. La delibera, che non riguarda l’esecuzione di una innovazione (perchè nel caso dell’apertura della porta, come già specificato i Giudici ritengono che non si ha una alterazione dell’entità materiale dell’andito che tale resta e continua a svolgere la sua originaria funzione) ha valore ai fini del riconoscimento dell’assenza di problemi di tipo estetico o di pretese di altri condomini a farne un utilizzo del medesimo tipo.”

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