Dispetti condominiali installazione videocamera

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Dispetti condominiali installazione videocamera

Buongiorno,ho un quesito particolare da sottoporre alla vs. attenzione:

caso in cui in un condominio per la quarta volta in 2 anni, qualcuno inserisce della colla liquida nella serratura di una porta della stessa unità immobiliare.   Si pensa possa essere un condomino dispettoso che si diverte a fare degli scherzi.

Il proprietario dell’appartamento si è trovato chiuso fuori, quindi con inagibilità di accesso all’unità immobiliare (con disagi) e ha dovuto affrontare per quattro volte le spese di rifacimento della serratura (materiale + manodopera).La porta di ingresso del suddetto, si trova al primo piano ed è confinante con altre 3 porte sullo stesso pianerottolo .Il fatto era già stato denunciato all’amministratore che si era preoccupato di informare i condomini, chiedendo maggiore vigilanza soprattutto per quanto riguardasse l’ingresso di estranei nel condominio e imponendo riguardo sulla chiusura del portone di ingresso; ma il fatto si è verificato nuovamente .Il proprietario vorrebbe chiedere un risarcimento sui danni al condominio, oltre a voler evitare che questa inagibilità possa verificarsi ancora, prendendo come esempio una configurazione di ipotesi di violazione di regole di custodia, ex art. 2051 del codice civile .L’amministratore ne è responsabile? Come può aiutare il proprietario a risolvere in modo pacifico questo problema?

Il proprietario è anche disposto a non sporgere denuncia ai Carabinieri per evitare problemi al condominio. E’ esclusa la soluzione di istallazione d’ impianti di sorveglianza, in quanto nessun condomino è disposto ad affrontare questa spesa. Spero possiate consigliarmi. Grazie per l’attenzione.

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

Per quanto riguarda il quesito, a mio avviso bisogna chiarire il significato dell’articolo 2051 c.c.

Infatti, l’articolo 2051 c.c. stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La formulazione del citato articolo rende chiaro che il presupposto per la sua applicazione è che il danno sia prodotto dalle “cose”.Da ciò ne deriva che l’articolo 2051 c.c. prevede la responsabilità del custode quando il danno è prodotto dalla cosa stessa o perchè la medesima è suscettibile, per la sua intrinseca natura, di produrlo.Per quanto riguarda la denuncia-querela, questa può essere fatta entro novanta giorni da quando si è verificato l’episodio. In questo caso, però, la denuncia potrà essere fatta contro ignoti, dato che il condomino danneggiato non ha cognizione dell’identità della persona che ha commesso il fatto. Se l’assemblea esclude l’installazione del sistema di video-sorveglianza (che tra l’altro non può riprendere gli ingressi privati), il condomino potrebbe installare una videocamera, senza bisogno di autorizzazione condominiale, che riprende esclusivamente il proprio ingresso al fine di scoraggiare il ripetersi di ulteriori episodi di questo genere.

 

 

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