Deleghe in assemblea

Post 757 of 1183

La riforma, ha introdotto nell’articolo 67 D.A. c.c. due limiti al potere di conferire la delega:

 Secondo l’articolo 67 D.A. c.c. il principio generale è che ogni condomino può intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante. La delega permette all’assente di essere considerato presente in assemblea. Nel caso che l’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, il secondo comma dell’articolo 67 D.A. c.c. prevede che queste hanno diritto ad un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 c.c.; e per il tramite del suo rappresentante. L’articolo delle D.A. in esame stabilisce che il delegato deve essere munito di delega scritta. La delega è valida anche se è generica, dato che l’oggetto è determinato in quanto costituito dall’ordine del giorno dell’assemblea per la quale è stata conferita

  • Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale (si impedirebbe il fenomeno dell’incetta delle deleghe)

Non possono essere conferite deleghe all’amministratore

Tags: