Consiglio di condominio

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Consiglio di  condominio.

Quesito

Oggi esiste una  nuova figura di consigliere legittimata dalla giurisprudenza e ben  definita?  con quali responsabilità?

Resto in attesa e ringraziandovi colgo l’occasione per porgervi cordiali saluti.

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

Il punto di partenza è sicuramente il dato normativo e cioè l’art. 1130 bis, secondo comma, cod. civ.: “L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.

La norma indica con chiarezza le funzioni del consiglio di condominio: è un organo che assiste l’amministratore, fornendogli supporto nelle sue decisioni e nel suo operato, e, al tempo stesso, lo controlla per verificare che egli adempia correttamente ai suoi compiti.

Non consta che la giurisprudenza abbia in qualche modo definito questa figura, nata dalla prassi, spesso “sovraccaricata” di aspettative e di cui il legislatore si è finalmente “accorto”.

I punti da tenere presente, quando si parla di consiglio di condominio, sono essenzialmente questi:

  • la nomina del consiglio di condominio è facoltativa;
  • le funzioni del consiglio di condominio sono unicamente quelle definite dal legislatore: “consultive e di controllo”;
  • il regolamento condominiale può legittimamente dettare disposizioni relative alla nomina e alla durata in carica del consiglio di condominio;
  • parimenti, il regolamento condominiale può legittimamente individuare e declinare i compiti del consiglio in maniera più precisa e più analitica;
  • quali che siano i compiti, concretamente affidati dal regolamento al consiglio di condominio, quest’organo non condivide né attenua mai la responsabilità, che la legge pone a carico dell’amministratore per l’eventuale inadempimento al suo incarico;
  • il consiglio di condominio è eletto dall’assemblea – ovviamente, in seconda convocazione – con la maggioranza semplice di cui all’art. 1136 cod. civ. [“maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”].

 

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