Condizionatori e decoro dell’edificio condominiale

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Condizionatori

Nel caso in cui l’unità immobiliare abbia un affaccio sul lato strada del palazzo, l’installazione del condizionatore  in facciata è considerata una innovazione vietata perché rovina il decoro dell’edificio. Nei casi in cui l’impianto sia posato sul pavimento di un balcone o sul lato del cortile, in quanto non lesivo del decoro architettonico, salvo diverse disposizioni del regolamento contrattuale e le esalazioni calde nonché il rumore non disturbino i vicini, non sarà necessario alcun assenso da parte dell’assemblea.

Sent. 16098/2003

Nell’ipotesi in cui l’installazione dell’unità esterna dell’impianto di condizionamento sia di dimensioni normali, al fine di stabilire se vi è stata alterazione del decoro architettonico del fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest’ultimo si trovava prima dell’installazione predetta. In altre parole, se è vero che un fabbricato, già pregiudicato sensibilmente sotto il profilo estetico, non può essere ulteriormente danneggiato, è altrettanto vero che non si può ragionevolmente parlare di alterazione del decoro se la facciata risulta già fortemente compromessa(per esempio la presenza di altri motori, infissi di varia natura, persiane multicolori, presenza di contatori del gas con relative tubazioni etc. etc.) Ne consegue che se sorge contestazione tra il condomino che vuole utilizzare il muro perimetrale e la restante parte della collettività condominiale, il giudice , nel decidere dell’incidenza del corpo motore del condizionatore sul decoro architettonico, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e delle precedenti diverse modifiche operate da altri condomini  che hanno già danneggiato il decoro del caseggiato.

 

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