Chi paga i danni in caso di incendio?

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Chi paga i danni in caso di incendio?

Quesito

Durante la notte ignoti hanno dato fuoco ad una porta di un appartamento. Fortunatamente la porta era blindata ed ha contenuto il fuoco ed  il pronto intervento dei

vigili del fuoco hanno fatto sì che i danni siano limitati.

La proprietaria dell’appartamento ha fatto regolare denuncia alle autorità segnalando possibili sospettati

I danni sono: la  porta dell’appartamento bruciata, è stata danneggiata la porta dell’appartamento attiguo,  è compromesso una parte dell’impianto elettrico e c’è da imbiancare le scale.

Ora io ho fatto fare preventivo per il ripristino del condominio (impianto elettrico e imbiancatura) il proprietario dell’appartamento attiguo ha pronto il preventivo per la sistemazione della porta danneggiata; il quesito che si pone è “Chi paga i danni???”

Secondo la mia opinione (ma volevo riscontro) il danno per il momento è in capo al condominio per quanto riguarda imbiancatura e rifacimento impianto elettrico;  per quanto riguarda l’appartamento attiguo il danno è in capo al proprietario salvo poi rivalersi se e quando verrà riconosciuto il colpevole; alcuni condomini vorrebbero imputare il danno alla signora proprietaria dell’appartamento (che però è lei stessa vittima)

Io da parte mia ho provveduto a fare denuncia in qualità di amministratore presso le autorità per i danni subiti dal condominio.

ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

Si legge:

  • I danni sono: la porta dell’appartamento bruciata, è stata danneggiata la porta dell’appartamento attiguo, è compromesso una parte dell’impianto elettrico e c’è da imbiancare le scale
  • Secondo la mia opinione (ma volevo riscontro) il danno per il momento è in capo al condominio per quanto riguarda imbiancatura e rifacimento impianto elettrico;  per quanto riguarda l’appartamento attiguo il danno è in capo al proprietario salvo poi rivalersi se e quando verrà riconosciuto il colpevole; alcuni condomini vorrebbero imputare il danno alla signora proprietaria dell’appartamento (che però è lei stessa vittima)”.

L’opinione espressa appare senz’altro condivisibile.

I danni sono stati causati da un comportamento illecito di natura dolosa e, quindi, in astratto dovrebbero essere risarciti ex art. 2043 cod. civ. dall’autore di quel comportamento.

In effetti, se e quando l’autore del gesto incendiario sarà identificato i soggetti danneggiati potranno rivalersi su di lui.

 

Allo stato, però, l’impatto economico dei danni deve essere sopportato sui danneggiati: le porte bruciata e danneggiata dovranno essere sistemate / riparate / sostituite dai condomini che ne sono proprietari, così come l’imbiancatura delle scale ed il rifacimento dell’impianto elettrico condominiale sono a carico del condominio.

Deve aggiungersi tutto l’aspetto – da valutare con attenzione – delle coperture assicurative: ciascun danneggiato (condominio in primis) deve verificare la portata della copertura della sua polizza.

 

 

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