I balconi e la ripartizione delle spese di manutenzione

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I balconi e la ripartizione delle spese di manutenzione

Buongiorno,
in merito gradirei avere precisazione circa il sottobalcone – per capire a chi debba competere la riparazione  del  distacco di calcinacci o intonaco e dell’eventuale tinteggiatura.
Se il balcone, sempre in muratura –  nella parte sottostante è ammalorato per infiltrazioni – a chi compete la riparazione?
Se poi nella parte sottostante il condomino ha agganciato una tenda?
Se il balcone è in muratura dovrebbe intendersi prolungamento dell’appartamento – la parte esterna però, senza elementi decorativi ( tranne sgocciolatoio o copertina parapetto)  è sempre da intendersi facciata condominiale.  E’ gradito il parere in merito.
In merito sorgono sempre diatribe per la competenza della spesa.
Ringrazio per la risposta e porgo cordiali saluti
ESPERTO ANAPIC RISPONDE:

I balconi sono una tematica complessa e oggetto di numerose liti giudiziarie.
Il quesito non specifica se si tratta di balconi aggettanti o di balconi incassati.
I balconi aggettanti sono quelli che sporgendo dalla facciata dell’edificio costituiscono un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono in quanto la funzione è quella di consentire l’affaccio al proprietario dell’appartamento nel quale insiste. Non svolgono funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell’edificio e, salva diversa previsione (i balconi non sono menzionati nell’elencazione dell’articolo 1117 c.c.), rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono (Cass. Civ., 19/05/2015, n. 10209).
Allo stesso tempo, tuttavia, i balconi sono stabilmente inseriti (e ancorati) nella struttura dell’immobile: fanno parte integrante dell’edificio e contribuiscono anche all’estetica dello stesso.
Tutto ciò ingenera problemi nel momento in cui vengono eseguiti lavori di manutenzione.
In merito, la giurisprudenza non è consolidata.
Di massima, in considerazione del fatto che i balconi si inseriscono nella facciata, si considerano beni comuni a tutti, i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Ancora, sono stati ritenuti comuni la soletta, i frontalini ed i pilastrini, gli intradossi (le superfici interne delle porte e delle finestre), i cementi decorativi, le lastre applicate alla parte inferiore di ogni balcone e i listelli incollati sotto la copertina di finitura dei parapetti dell’edificio condominiale, le aggiunte sovrapposte con malta cementizia, viti di ottone e piombi ai pilastrini della balaustrata e i doccioni (le canaline che allontanano l’acqua piovana dal muro) Le rispettive spese vanno, di conseguenza ripartite in relazione ai millesimi di proprietà.
Se non si ricade nelle ipotesi sopra descritte, il balcone è una proprietà privata con la conseguenza che le spese saranno a carico della singoli unità immobiliare e non si applicherà il disposto dell’art. 1125 c.c.
Nel caso di aggancio di tende, si sottolinea che, nel caso di balcone aggettante l’utilizzo del sottobalcone sovrastante da parte del proprietario dell’abitazione sottostante  potrà avvenire solo previo consenso del proprietario del balcone sovrastante”.

 

 

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