AVVISO IMPORTANTE : VARIAZIONE CODICE ATECO DEI CONDOMINI ENTRO IL 30 APRILE 2022 – IN ATTESA DI PROROGA

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Secondo la classificazione dei codici ATECO 2007 aggiornata al 2022 viene attribuito un nuovo codice per tutti i condomìni.
In particolare, il nuovo codice per classificare le attività dei condomini è ora è il 970002.
“Che cos’è il codice ATECO
Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una Attività Economica. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.
Il codice ATECO, oltre ad essere utilizzato a fini statistici dall’ISTAT, viene utilizzato per la registrazione di una nuova partita IVA e per i relativi adempimenti fiscali.

Il codice ATECO del Condominio: il modello 770
In particolare, il codice ATECO è il codice richiesto nella compilazione del modello 770 del condominio. Il modello 770 è il documento in cui si riportano pagamenti e ritenute eseguite nell’anno precedente a quello di presentazione ai fini dell’adempimento degli obblighi del soggetto fiscale. Il modello 770 deve essere infatti compilato per ogni lavoratore dipendente o autonomo che presti la propria attività professionale all’interno di un condominio, quindi l’amministratore, il portinaio, il giardiniere, le ditte dei lavori edilizi, le ditte dei lavori di manutenzione, le imprese di pulizia e altre che servono per la gestione complessiva del condominio.
In particolare, come riporta l’ISTAT nel comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.309 del 30 dicembre 2021, il nuovo codice Ateco per classificare i condomini in cui non viene svolta alcuna attività economica risulta sarà ora 970002.
E ora? Che succede?
La variazione va comunicata da parte degli amministratori entro il 30 aprile 2022 ma non è prevista nessuna sanzione in caso di ritardo se il nuovo codice è utilizzato entro il termine di presentazione del 770.
Cosa succede per gli edifici di nuova costruzione ancora in proprietà del costruttore.
Alla modifica del codice ATECO si collega un’ulteriore questione relativa alla richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale per un condominio – appena finito di costruire – ancora tutto di proprietà dell’impresa esecutrice dei lavori.
In linea di massima nel caso di società di costruzione unica proprietaria dell’edificio del quale non siano state ancora vendute le singole unità immobiliari, il condominio non può dirsi venuto ad esistenza. Per la corretta compilazione e sottoscrizione del modello AA5/6, infatti, si richiede un verbale di assemblea condominiale correttamente formato.
Il C.F. per l’amministrazione degli immobili dell’edilizia residenziale pubblica: quale codice ATECO?
Ci aiuta la risposta n. 228/2022 dell’Agenzia delle Entrate con specifico riferimento ai fabbricati con finalità sociali propri dell’edilizia residenziale pubblica. In questi casi, infatti, in presenza di spazi e servizi comuni, gli assegnatari possono costituire un “condominio di gestione”. Tale condominio di gestione svolge per proprio conto l’amministrazione ordinaria dell’immobile, delibera le spese necessarie per l’uso dei servizi comuni e riscuote le quote dai singoli assegnatari, in analogia a quanto avviene nei condomini ordinari.
La differenza di tale condominio di gestione rispetto ad un condominio ordinario costituita dalla circostanza che la prima deve limitarsi a provvedere sulla gestione ordinaria e non può disporre innovazioni o modifiche che incidono sull’integrità dell’immobile, del quale essi hanno solamente l’uso in conformità del contratto di locazione.
In questi casi, costituendo la forma giuridica dell’autogestione, come detto, un condominio di gestione degli spazi e dei servizi comuni, è possibile chiedere comunque l’attribuzione del codice fiscale ma indicando un codice ATECO diverso dai condomini ordinari. In particolare, si dovrà indicare nel modello AA 5/6, alla voce “nome”, la posizione del fabbricato e l’esistenza di un’autogestione, inserendo il codice 13 “Altre organizzazioni di persone di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)”.