Abbattimento delle barriere architettoniche

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Abbattimento delle barriere architettoniche

“In materia di abbattimento delle barriere architettoniche la normativa di riferimento è la Legge n. 13/1989 e successive modifiche e integrazioni.

Con la riforma della normativa in materia di Condominio, il Legislatore ha stabilito che per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche occorre un quorum deliberativo previsto dall’articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

L’amministratore, ai sensi del novellato articolo 1120, terzo comma, del codice civile, “è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma”

La normativa in materia di abbattimento delle barriere permette, nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro 3 mesi dalla richiesta scritta le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche, che il soggetto interessato possa installare a proprie spese il servoscala o le strutture mobili e facilmente rimovibili quali ad esempio la piattaforma mobile.”

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